Statuto del CONSORZIO ASI della Provincia di Foggia

Statuto del CONSORZIO ASI della Provincia di Foggia

Statuto del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Foggia

Adottato dall’Assemblea Generale del Consorzio ASI nella seduta del 21 dicembre 2023.
in corso di pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

 

ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA.

1. Con atto notar Nicola Pepe in data 9 gennaio 1962 Rep. N. 57.902/12.568 è stato costituito, ai sensi e per gli effetti della legge 29 luglio 1957 n. 634, il “Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Foggia” con sede in Foggia, che attualmente ha la denominazione di “Consorzio per lo sviluppo industriale e dei servizi reali alle imprese della Provincia di Foggia” con sede in Foggia, Via Monsignor Farina n. 62 ed in forma abbreviata chiamato “CONSORZIO ASI DI FOGGIA”.

Ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge Regione Puglia 8 marzo 2007 n.2, il detto Consorzio assume la nuova denominazione “Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Foggia”, siglabile in “Consorzio ASI Foggia” (in appresso indicato anche solo “Consorzio”).

2. Il Consorzio ha sede legale ed operativa in Foggia, Via Monsignor Farina n. 62.
3. Il Consorzio è un Ente Pubblico Economico per l’infrastrutturazione e la gestione di Aree produttive di particolare rilevanza regionale.

4. L’infrastrutturazione e la gestione delle Aree produttive di particolare rilevanza regionale individuate nell’ambito del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della provincia di Foggia competono al Consorzio. Tali aree nelle more dell’approvazione del PTC della provincia di Foggia (in appresso indicato solo “PTCPF”), sono quelle di cui al Decreto regionale n. 618/1976.

5. Il Consorzio è costituito senza limiti di durata.

ART. 2 – PARTECIPANTI DI DIRITTO AL CONSORZIO.

Ai sensi dell’art. 2 comma 6, L.R. n. 2/2007, partecipano di diritto al Consorzio:

I. Comune di Foggia;

II.Comune di Cerignola;

III. Comune di Troia;

IV. Comune di Lucera;

V. Comune di San Severo;

VI. Comune di Manfredonia;

VII. Comune di Bovino;

VIII. Comune di Ascoli Satriano;

IX. Comune di San Giovanni Rotondo;

X. Comune di Monte Sant’Angelo;

XI. Provincia di Foggia;

XII. Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Foggia;

XIII. tutti gli altri Comuni e Comunità Montane nei cui territori vengano individuate dal PTCPF nuove Aree produttive di rilevanza regionale.

ART. 3 – ALTRI SOGGETTI CHE PARTECIPANO AL CONSORZIO.

Partecipano altresì al “Consorzio ASI Foggia”, ai sensi dell’art. 2, comma 7 della L.R. n. 2/2007:

I. Confindustria Foggia – Associazione degli Industriali di Capitanata;

II. Confartigianato;

III. Confapi;

IV. Confcommercio;

V. Confesercenti;

VI. U.N.C.I.;

VII. Confimprese;

VIII. Unimpresa.

ART. 4 – PARTECIPAZIONE VOLONTARIA AL CONSORZIO DI ALTRI SOGGETTI PRIVATI.

1. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della L.R. n. 2/2007, potranno partecipare volontariamente al Consorzio anche altri soggetti privati, a condizione che possiedano i requisiti di interesse, diretto e/o indiretto, allo sviluppo produttivo e industriale delle Aree di riferimento.

2. Il soggetto privato che intende essere ammesso come Consorziato dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

a) l’indicazione del nome, cognome, residenza e domicilio, luogo e data di nascita e cittadinanza, se si tratta di persona fisica o della denominazione o ragione sociale, sede e durata, se si tratta di persona giuridica o di altro ente;

b) l’indicazione della sua effettiva attività svolta, della sua organizzazione imprenditoriale e del suo volume di affari;

c) l’illustrazione delle attività svolte e/o che ci si propone di svolgere nell’interesse del territorio e di un Programma di attività in linea con gli obiettivi strategici del Consorzio;

d) l’accettazione espressa dello statuto e dei regolamenti che regolano la vita del Consorzio nonché delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi consortili;

e) l’obbligo di versare la quota di partecipazione al fondo di dotazione ed il contributo annuale di gestione nelle misure e nei tempi risultanti dalla delibera di ammissione al Consorzio.

3. Il Consiglio di amministrazione, esaminata e valutata la domanda di ammissione, la rimette all’Assemblea Generale con l’indicazione dell’importo della quota di partecipazione al fondo di dotazione e delle modalità e termini dei relativi versamenti. Quest’ultima, con delibera assunta con il voto favorevole di tanti Consorziati che rappresentino la maggioranza dei voti complessivamente ad essi assegnati, ammette il soggetto richiedente nella compagine del Consorzio, determinando la quota di partecipazione al fondo di dotazione, eventualmente anche in misura diversa da quella indicata dal Consiglio di amministrazione ma opportunamente motivata.

La qualifica di consorziato si acquisisce ad avvenuta iscrizione, a cura del Presidente, nel Libro dei Consorziati conseguentemente alle disposizioni dettate dall’Assemblea ed in particolare al versamento della quota di partecipazione al fondo di dotazione.

Il mancato adempimento delle disposizioni dettate dall’Assemblea, ed in particolare del versamento della quota di partecipazione al fondo di dotazione, entro trenta giorni dalla notifica della delibera di ammissione, impedisce l’acquisizione della qualifica di Consorziato.

In ogni caso, il mancato versamento della quota di partecipazione al fondo consortile entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione, costituisce causa di esclusione dal Consorzio.

ART. 5 – FUNZIONI ED ATTIVITA’ DEL CONSORZIO.

1. Il Consorzio, in linea con le prescrizioni del PTC della provincia di Foggia, propone ai Comuni interessati l’adozione del proprio Piano territoriale generale e delle varianti allo stesso.

2. Il Consorzio provvede:

a) all’acquisizione, anche mediante procedure espropriative, alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di aree attrezzate per insediamenti di tipo industriale, artigianale, commerciale all’ingrosso e al minuto o destinate a centri e servizi commerciali. Raggiunto il limite del settanta per cento nell’assegnazione dei suoli di un agglomerato ricadente nel Consorzio, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture e dei servizi comuni di tale agglomerato può essere affidata in concessione dal Consorzio ad un consorzio o una società consortile costituiti da imprese insediate, cui può partecipare, con quote di minoranza, lo stesso Consorzio;

b) alla realizzazione, su delega di enti territoriali, delle opere di urbanizzazione relative ad aree attrezzate per insediamenti produttivi, nonché delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai pubblici servizi, sulla base di apposite convenzioni;

c) alla vendita, all’assegnazione e alla concessione ad imprese di lotti in aree attrezzate;
d) alla costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, commerciali all’ingrosso e al minuto, depositi e magazzini;

e) alla vendita e alla locazione alle imprese di fabbricati e impianti in aree attrezzate. Il Consiglio di amministrazione del Consorzio con proprio atto individua i criteri per favorire e regolare la localizzazione all’interno delle aree e fabbricati del Consorzio;

f) alla costruzione e gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi e di smaltimento dei rifiuti speciali o pericolosi (non urbani);

g) alla realizzazione ed alla gestione di impianti tecnologici per la distribuzione di gas e fluidi e per la realizzazione e la gestione di altri impianti a rete;

h) al recupero di aree e immobili industriali preesistenti ai sensi dell’articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo). Ove ricorrano ragioni d’urgenza e di pubblica utilità, il recupero può avvenire attraverso la procedura di esproprio;

i) alla gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione;

j) all’acquisto o alla vendita di energia elettrica da e a terzi da destinare alla copertura dei fabbisogni consortili;

k) alla gestione degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione;

l) alla gestione di spazi e servizi destinati a funzioni di incubatori di impresa per ospitare prioritariamente aziende derivate (in Spin-Off), come strumento di trasferimento tecnologico, per favorire la nascita di nuovi soggetti economici che hanno la caratteristica di rendere possibile l’utilizzazione industriale della ricerca scientifica e tecnologica;

m) alla riscossione delle tariffe e dei contributi per l’utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti dal Consorzio;

n) all’assunzione di ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali anche mediante la promozione di società e di consorzi di gestione a capitale misto;

o) all’espressione di pareri obbligatori, prima del rilascio di licenze, concessioni ed autorizzazioni da parte delle competenti autorità locali, sulla conformità urbanistica delle costruzioni da insediare nel territorio consortile e sulle loro destinazioni d’uso. Per il rilascio di tali pareri vale la regola del silenzio-assenso, trascorsi trenta giorni dalla data di richiesta del parere stesso.

3. Il Consorzio può promuovere e sottoscrivere accordi, contratti o intese di programma per l’attuazione d’interventi complessi, implicanti l’azione coordinata e integrata con altri soggetti, disciplinati da norme comunitarie, statali e regionali. In particolare il Consorzio può stipulare accordi e/o protocolli d’intesa con i Comuni Consorziati per una collaborazione finalizzata alla valorizzazione delle aree produttive di questi ultimi. Il Consorzio può collaborare con tali Comuni per la massima efficienza degli Sportelli Unici per le Imprese – SUAP.

4. Il Consorzio può promuovere la costituzione di soggetti di diritto privato con la partecipazione di imprese nonché di enti ed organismi pubblici e privati interessati, per la gestione e l’erogazione di servizi connessi allo sviluppo dell’attività produttiva nei settori dell’industria, dell’artigianato e dei servizi secondo le procedure comunitarie.

5. Il Consorzio opera in forma imprenditoriale, mediante atti di diritto privato, fatti salvi quelli relativi a:

a) redazione e variazione dei Piani urbanistici esecutivi (PUE) degli agglomerati e dei nuclei previsti dal Piano territoriale generale di cui al comma 1 del presente Art. 5;

b) progettazione, affidamento e realizzazione di opere pubbliche;

c) procedure espropriative;

d) locazione ed alienazione di terreni e fabbricati.

6. La determinazione di tariffe e prezzi per i servizi resi dal Consorzio o dalle società da esso partecipate, avviene nel perseguimento del pareggio tra costi e ricavi.

7. Tra le attività di carattere vario possono essere attivate dal Consorzio quelle riguardanti: – la “promozione” e il “marketing” produttivo territoriale; – la realizzazione di nuovi percorsi formativi professionali; – i corsi di aggiornamento professionali; – l’indizione di borse di studio e relativi certificati di accreditamento sia all’interno che all’esterno. Tali attività saranno svolte senza interferenze o conflitti con altri organismi ed Enti, ma in sintonia con gli stessi, allo scopo di creare le condizioni necessarie per il massimo sviluppo del settore produttivo generale, con specifico riferimento a quello industriale e dei servizi reali alle imprese nelle aree e negli Agglomerati industriali di pertinenza del Consorzio. Allo stesso modo il Consorzio può promuovere autonomamente, ovvero partecipare e/o assumere mandati per Studi di sviluppo territoriale tematico e strategico generale.

ART. 6 – FONDO DI DOTAZIONE E MEZZI FINANZIARI DEL CONSORZIO.

1. Il Fondo di dotazione del Consorzio è costituito dalle quote dei partecipanti conferite al momento della sua costituzione e da quelle dei soggetti successivamente ammessi, aumentato degli utili e diminuito delle eventuali perdite derivanti dalla sua attività.

2. Il Fondo di dotazione è pari ad euro 143.150,00 (centoquarantatremilacentocinquanta, virgola zero zero) ed è costituito dalla somma delle quote dei soggetti partecipanti al Consorzio e cioè:

I. Comune di Foggia euro 43.075,00

II. Amm.ne Provinciale di Foggia euro 17.516,00

III. Comune di Cerignola euro 15.928,00

IV. Comune di Manfredonia euro 16.014,00

V. Comune di San Severo euro 15.498,00

VI. Comune di Bovino euro 1.102,00

VII. Comune di Ascoli Satriano euro 1.789,00

VIII. Comune di Monte Sant’Angelo euro 3.864,00

IX. Comune di Lucera euro 9.760,00

X. Comune di San Giovanni Rotondo euro 7.241,00

XI. Comune di Troia euro 2.075,00

XII. Camera di Commercio Foggia euro 4.136,00

XIII. Associazione industriale euro 644,00

XIV. Confapi euro 644,00

XV. Confartigianato euro 644,00.

XVI. Confcommercio euro 644,00;

XVII. Confesercenti euro 644,00;

XVIII. U.N.C.I euro 644,00;

XIX. Confimprese euro 644,00;

XX. Unimpresa euro 644,00.

3. I criteri per la determinazione dei conferimenti a carico dei soggetti che verranno nel futuro ammessi a partecipare al Consorzio sono i seguenti e cioè:

3.1 – se il nuovo soggetto è un Comune la quota di partecipazione al fondo di dotazione che questi dovrà conferire sarà determinato con la seguente proporzione: “Popolazione del Comune di Foggia sta alla quota di partecipazione al fondo di dotazione dello stesso Comune come la popolazione del nuovo Comune sta ad X”;

3.2 – se il nuovo soggetto è uno dei soggetti indicati al comma 7 dell’Art.2 della Legge Regionale n. 2/2007 la quota di partecipazione al fondo di dotazione che questi dovrà conferire sarà pari a quella dei simili soggetti che già partecipano al Consorzio;

3.3 – se il nuovo soggetto è un soggetto privato la quota di partecipazione al fondo di dotazione sarà determinata in base all’attività svolta dal soggetto in esame e/o alla sua organizzazione imprenditoriale e/o al suo volume di affari, con delibera assunta dal Consiglio di amministrazione e ratificata dall’Assemblea.

4. I mezzi finanziari del Consorzio sono costituiti da:

a) contributi versati dai Consorziati;

b) proventi per vendita e concessione in uso di aree;

c) ogni altro provento comunque riveniente dall’attività consortile;

d) eventuali fondi previsti nella programmazione comunitaria, statale e regionale, destinati alla realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali ed alla prestazione di servizi, nell’ambito delle funzioni istituzionali del Consorzio;

e) finanziamenti concessi dagli istituti di credito;

f) altri eventuali contributi, lasciti e donazioni sia da parte di enti sia da privati.

5. Nel progressivo ed eventuale ampliamento della compagine sociale, la percentuale massima della partecipazione al Fondo di dotazione detenuta da soggetti pubblici non potrà essere inferiore all’85% (ottantacinque per cento) e quella detenuta da soggetti privati non potrà superare il 15% (quindici per cento).

6. Eventuali interventi economico-finanziari per il ripianamento dei disavanzi di bilancio saranno ripartiti tra i vari Enti e Soggetti partecipanti al Consorzio, in proporzione alla partecipazione di ciascuno al Fondo di dotazione.

7. I Consorziati non possono far valere loro diritti sul patrimonio del Consorzio. I contributi a qualsiasi titolo versati dai Consorziati sono definitivamente acquisiti al patrimonio consortile e non danno alcun diritto alla restituzione in caso di recesso o esclusione o liquidazione del Consorzio.

ART. 7 – ORGANI DEL CONSORZIO.

1. Sono Organi del Consorzio:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) l’Assemblea Generale;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

2. I membri dell’Assemblea Generale, il Presidente ed i componenti Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni.

3. I componenti del Collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni.

ART. 8 – L’ASSEMBLEA GENERALE.

1. L’Assemblea Generale è costituita dai rappresentanti dei soggetti pubblici e privati partecipanti al Consorzio.

2. Ogni soggetto partecipante al Consorzio deve essere rappresentato in Assemblea Generale da un solo componente, che deve essere il rappresentante legale od un suo delegato. La delega deve essere conferita per iscritto, consegnata al Presidente dell’Assemblea e conservata fra gli atti del Consorzio.

3. A ciascun soggetto partecipante al Consorzio spetta un voto per ogni euro della sua quota di partecipazione al Fondo di dotazione.

4. La partecipazione di ciascun componente, con ogni diritto di elettorato e di voto, agli organi del Consorzio presuppone che il soggetto di cui lo stesso è rappresentante abbia versato le quote di partecipazione al fondo consortile ed i contributi alle spese di funzionamento relativi agli esercizi finanziari precedenti.

5. Il mancato o ritardato versamento, anche solo parziale, della quota di partecipazione al fondo consortile e dei contributi alle spese di funzionamento relativi agli esercizi finanziari precedenti, inibisce ai rappresentanti dei soggetti inadempienti la partecipazione all’Assemblea Generale ed in generale agli Organi del Consorzio e conseguentemente la sospensione di ogni diritto di elettorato e di voto.

ART. 9 – COMPITI E FUNZIONI DELL’ASSEMBLEA.

All’Assemblea Generale compete:

a) gli atti modificativi ed integrativi dello statuto;

b) l’elezione del Consiglio di amministrazione e del Presidente;

c) la determinazione del compenso per il Presidente ai sensi del comma 2 dell’art. 10 della L.R. n. 2/2007 e del gettone di presenza per i componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi del comma 1 dell’art 10 della stessa L.R. n. 2/2007;

d) l’approvazione del Programma Triennale di attività;

e) l’approvazione del Piano annuale economico e finanziario attuativo del Programma triennale;

f) la costituzione di enti di diritto privato e l’approvazione degli atti di partecipazione a società;

g) l’approvazione delle variazioni del Fondo di dotazione;

h) la decisione sull’ammissione al Consorzio di nuovi Partecipanti e sulla decadenza dei Consorziati;

i) la determinazione delle quote a carico dei Consorziati e delle quote necessarie a ripianare eventuali disavanzi nonché la determinazione dei contributi annuali di gestione a carico di ciascun Consorziato in base al piano annuale economico e finanziario;

j) la deliberazione della contrazione di mutui;

k) l’approvazione dei bilanci di esercizio;

l) l’approvazione dei Regolamenti che disciplinano l’attività interna ed esterna del Consorzio, ed eventuali modifiche;

m) l’adozione della Pianta organica del Consorzio ed eventuali modifiche;

n) la predisposizione degli Atti di pianificazione tematico-territoriale e degli strumenti urbanistici di competenza del Consorzio;

o) l’approvazione di Convenzioni con i Comuni;

p) lo scioglimento del Consorzio determinandone le modalità e nominando i liquidatori.

ART. 10 – CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA.

1. L’Assemblea Generale si riunisce almeno due volte l’anno e cioè:

A) entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio ovvero centottanta giorni in caso di motivi eccezionali e previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, per approvare il bilancio consuntivo;

B) entro il 31 ottobre di ogni anno per approvare il Programma triennale di attività del Consorzio ed il Piano annuale economico e finanziario attuativo del Programma triennale.

2. L’Assemblea Generale si riunisce, inoltre, ogni qualvolta sarà richiesto dal Consiglio di amministrazione o dal Collegio dei Revisori o da un quinto dei soggetti partecipanti al Consorzio, per deliberare e provvedere sugli argomenti indicati.

3. La convocazione dell’Assemblea è fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec o, in caso di urgenza, mediante qualsiasi altro mezzo idoneo (telegramma o fax o e-mail), contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo, anche virtuale, dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Nella lettera potrà essere indicata la data della seconda convocazione, per il caso in cui nell’adunanza prevista in prima convocazione l’Assemblea non risulti legalmente costituita, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

4. L’avviso di convocazione viene inviato al domicilio dichiarato dai rappresentanti dei soggetti consorziati, almeno sette giorni prima dell’adunanza. In caso di convocazione dichiarata urgente, il termine può essere ridotto a 3 giorni.

5. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di un numero di Consorziati che rappresenti almeno la metà del numero dei voti complessivamente assegnati ai sensi del comma 2 dell’Art. 8 del presente statuto.

Essa delibera a maggioranza semplice, salvo che si tratti di delibere concernenti le materie indicate alla lettera a) dell’Art. 9 del presente statuto per le quali è necessario il voto favorevole di un numero di Consorziati che rappresenti almeno i due terzi dei voti complessivamente assegnati ai sensi del comma 2 dell’Art. 8 del presente statuto.

6. È ammessa la possibilità per i partecipanti all’Assemblea di intervenire a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di parità di trattamento dei soci consorziati e siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione.

In tal caso l’avviso di convocazione dovrà inoltre indicare le modalità di collegamento con il Consorzio ed eventualmente i luoghi con collegamento predisposto a cura del Consorzio stesso, ove gli aventi diritto possono affluire e dovrà essere consentito:

– al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti;

– al Presidente dell’Assemblea di regolare lo svolgimento dell’adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;

– al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;

– a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

7. Le deliberazioni assunte vincolano anche i Consorziati assenti o dissenzienti.

8. Nella determinazione dei sovra riportati “quorum” costitutivi e deliberativi non si dovrà tener conto delle partecipazioni dei Consorziati morosi ai sensi del comma 3 del precedente Art. 8.

9. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza od impedimento, dalla persona designata a maggioranza semplice degli intervenuti. Il Presidente: – accerta la validità della costituzione dell’Assemblea; – stabilisce le modalità ed i tempi degli interventi; – determina le modalità di votazione; – accerta i risultati della votazione.

10. In ciascuna riunione l’Assemblea elegge a maggioranza semplice un Segretario che redigerà il verbale della riunione stessa e lo sottoscriverà con il Presidente. Nei casi previsti dalla legge o qualora il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale dell’Assemblea è redatto da un notaio che funge anche da Segretario.

ART. 11 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri eletti dall’Assemblea Generale fra persone di comprovata e documentata esperienza amministrativa o imprenditoriale o professionale o di particolare capacità nella gestione di aziende, enti e società.

2. Almeno tre Consiglieri devono essere eletti fra i rappresentanti degli Enti territoriali consorziati ed almeno un consigliere deve essere eletto fra i rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese insediate nelle aree di sviluppo industriale.

3. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, l’Assemblea Generale provvede alla reintegrazione del Consiglio stesso. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica al momento della loro nomina.

4. Non può essere nominato componente del Consiglio di amministrazione e se nominato decade dal suo ufficio colui che: – incorra in una causa di ineleggibilità e/o di decadenza prevista dalla legge; – agisce in giudizio come attore o convenuto contro il Consorzio.

ART. 12 – COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Consiglio di amministrazione è l’organo preposto alla gestione ordinaria e straordinaria dell’Ente ed esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente agli altri organi statutari. E così in via esemplificativa e non tassativa:

a) nomina il Direttore Generale e ne determina il trattamento economico;

b) elabora il programma triennale di attività ed il piano annuale economico e finanziario attuativo del programma triennale, nonché la proposta di bilancio di esercizio;

c) approva le politiche del personale ed i piani di ristrutturazione;

d) approva i progetti di opere pubbliche ad iniziativa del Consorzio, i piani di esproprio generali o particolari, nonché i capitolati, i bandi ed i disciplinari di gara;

e) nomina i dirigenti e ne delibera la collocazione;

f) approva l’assegnazione ed alienazione di suoli, gli atti e contratti consortili;

g) determina le tariffe ed i prezzi per i servizi resi dal Consorzio o dalle società da esso partecipate, perseguendo il pareggio tra costi e ricavi;

h) esamina ed approva semestralmente la relazione del Direttore Generale sull’andamento dei costi e dei ricavi di gestione, nonché sui dati degli atti e contratti consortili;

i) può nominare, su proposta del Direttore Generale, un Vicedirettore scegliendolo tra i dirigenti in servizio con una durata massima dell’incarico corrispondente al mandato amministrativo del C.d.A. nominante. Il Vicedirettore svolge le funzio­ni ausiliarie o vicarie del Direttore in caso di sua vacan­za, assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione può all’atto della nomina o successivamente attribuire al Direttore Generale specifici poteri ed ulteriori compiti, funzioni in aggiunta a quelli previsti dallo statuto;

Il Consiglio di Amministrazione può delegare nei limiti di legge e di statuto, con possibilità di revoca, proprie attribuzioni ad un Consigliere di Amministrazione determinandone contenuto, limiti e modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

ART. 13 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente del Consorzio. La convocazione è obbligatoria quando venga richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Questi ultimi hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

2. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei Consiglieri.

3. È ammessa la possibilità di intervento alle adunanze del Consiglio di Amministrazione a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento e siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione.

In tal caso l’avviso di convocazione dovrà inoltre indicare le modalità di collegamento con il Consorzio ed eventualmente i luoghi con collegamento predisposto a cura del Consorzio stesso, ove gli aventi diritto possono affluire e dovrà essere consentito:

– al Presidente dell’adunanza di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti;

– al Presidente dell’adunanza di regolare lo svolgimento dell’adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;

– al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

– a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il voto deve essere espresso in modo palese.

5. Il Consiglio di amministrazione è convocato mediante lettera raccomandata o pec inviata ai singoli Consiglieri ed ai Revisori dei Conti almeno cinque giorni prima dell’adunanza. In caso di urgenza il termine può essere abbreviato fino a ventiquattro ore, anche mediante convocazione per telegramma o fonogramma o e-mail o fax. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo, anche virtuale, della riunione e degli argomenti all’ordine del giorno.

6. In ciascuna riunione il Consiglio elegge a maggioranza sempre un segretario, che potrà essere anche il Direttore Generale, che redigerà il verbale della riunione e lo sottoscriverà con il Presidente.

7. Il componente del Consiglio di Amministrazione può essere dichiarato decaduto dalla carica, qualora, senza giustificato motivo, resti assente per tre (3) sedute consecutive del consiglio. In ogni caso la decadenza discende altresì dalla mancata partecipazione ad 1/2 delle riunioni del Consiglio tenutesi nei 12 mesi successivi dalla nomina, e così per i periodi successivi di uguale durata. La decadenza è pronunciata dall’Assemblea, la quale nella stessa sede provvede alla nomina del nuovo membro.

ART. 14 – IL PRESIDENTE.

1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea Generale tra i componenti del Consiglio di amministrazione.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dalla legge e dal presente statuto.

3. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea Generale ed il Consiglio di amministrazione e formula il rispettivo ordine del giorno.

4. Il Presidente inoltre adotta le decisioni relative alle esecuzioni di contratti e convenzioni e cura che venga data attuazione ad ogni altra decisione deliberata dall’Assemblea Generale o dal Consiglio di amministrazione.

5. Il Presidente ha altresì facoltà di delegare specifici poteri inerenti la rappresentanza legale del Consorzio ad uno o più Consiglieri di amministrazione, al Direttore Generale, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell’atto di nomina. In ogni caso, quando la rappresentanza del Consorzio è conferita ad un soggetto che non sia amministratore, l’attribuzione del potere di rappresentanza del Consorzio è regolata dalle norme in tema di procura.

6. In caso di assenza od impedimento, il Presidente può essere sostituito da un Consigliere da lui delegato.

ART. 15 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato dalla Giunta della Regione Puglia ed è composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente. I componenti del Collegio sono scelti fra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili.

2. Il Collegio vigila sulla gestione del Consorzio, accerta la regolarità delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio di esercizio redigendo le apposite relazioni per l’Assemblea Generale, effettua verifiche di cassa e quant’altro previsto dall’art. 2403 bis C.C., in quanto compatibile.

3. Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi e partecipa alle riunioni dell’Assemblea Generale ed a quelle del Consiglio di amministrazione.

4. I compensi per il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori sono determinati dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 16 – BILANCIO E PIANI ECONOMICO-FINANZIARI.

1. L’esercizio sociale del Consorzio inizia l’uno gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Nell’esercizio della sua attività il Consorzio si attiene a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, perseguendo l’equilibrio tra i costi globalmente derivanti dalla sua attività di programmazione, ivi compresi quelli del personale e le entrate.

3. Il Consorzio deve predisporre ed approvare entro il 31 ottobre di ogni anno, un Programma triennale di attività ed un Piano annuale economico e finanziario attuativo del Programma triennale. Il Piano annuale, concernente i programmi di investimento e di attività relativi all’esercizio successivo, tiene conto dei ripiani di eventuali disavanzi.

4. I Piani ed il Bilancio, corredati della relazione dei Revisori dei conti, devono essere fatti pervenire all’Assessorato sviluppo economico della Regione nonché alla competente Commissione consiliare entro dieci giorni dalla loro approvazione.

5. L’approvazione del Piano annuale economico finanziario e/o del Bilancio consuntivo da parte dell’Assemblea costituisce idonea prova scritta di riconoscimento di debito per le quote ed i contributi dovuti dai Consorziati.

ART. 17 – DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed il suo incarico ha la stessa durata del mandato amministrativo del Consiglio di Amministrazione nominante.

Il Direttore Generale:

a. risponde al Consiglio di Amministrazione della gestione consortile per i profili di propria competenza, e sovrintende alla organizzazione ed al funzionamento del Consorzio nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal Consiglio;

b. partecipa senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio;

c. propone al Consiglio, congiuntamente al Presidente, le eventuali nomine dei dirigenti e/o eventuali incarichi;

d. propone al Consiglio, congiuntamente al Presidente, piani occupazionali, nomine e promozioni e stabilisce la collocazione dei dipendenti nel rispetto dello Statuto e del vigente CCNL e ne informa puntualmente il Consiglio;

e. provvede alla gestione ordinaria del personale;

f. propone all’approvazione del Consiglio gli atti e i contratti aziendali di cui al precedente art. 12 comm. 3 lett. f;

g. provvede e vigila sull’esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili, nonché sull’attuazione dei piani di cui al precedente art. 12 e dei progetti specifici approvati dal Consiglio in materia di investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;

h. invia semestralmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull’andamento dei costi e dei ricavi di gestione, sugli atti e sui contratti aziendali.

2. Il Direttore Generale, per l’esercizio delle sue attribuzioni e nell’ambito delle proprie competenze, può attribuire deleghe a dirigenti o funzionari, informandone il Presidente.

3. Il Direttore Generale può essere revocato con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Direttore Generale propone al Consiglio di Amministrazione la nomina di un Vicedirettore che svolga le funzio­ni ausiliarie o vicarie del Direttore in caso di sua vacan­za, assenza o impedimento e che può essere revocato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione .

ART. 18 – CONTROVERSIE.

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Consorziati ovvero tra i Consorziati ed il Consorzio, i componenti dell’Organo Amministrativo, dell’Organo di Controllo ovvero tra alcuno dei predetti ed il Consorzio, e, in ogni caso, tutte le controversie derivanti dal presente statuto, ovvero relative o connesse allo stesso, ivi comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione e/o esecuzione e/o avente natura non contrattuale, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere sottoposta al preventivo tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Bari.

2. Nel caso in cui il tentativo fallisca, qualsivoglia delle predette controversie dovrà essere risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Bari, da tre arbitri, nominati in conformità a tale Regolamento, che decideranno in via rituale secondo diritto.

3. L’arbitrato avrà sede a Foggia.

4. Le determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

5. Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell’arbitrato tra le parti.

ART. 19 – NORMA FINALE.

Per quanto non previsto dal vigente statuto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia di Consorzi per lo sviluppo industriale e, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile.